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Regione Piemonte
Regione, Italia. Autorità : Regione Piemonte – Settore A1715A Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ; province e Città metropolitana di Torino (piani ittici, permessi giornalieri, vigilanza).
Regole 2026, verificato il 23 settembre 2026.
- Licenza
- 65 €Licenza di pesca professionale di tipo A
- Prossima chiusura
- 4 ott 2026Trota fario (Salmo trutta)
- Misure minime
- 60 cmLuccio
L’attrezzatura utile qui
Scelta in base alle specie e alle misure regolamentate in questa zona.
Attrezzatura responsabile
Picchetti portacanna in alluminio, set da 2Per : carpa comune, siluro, abramide · pesca a feeder
35,90 €
Kit montaggio carpa: girelle con anello, perline galleggianti, guainePer : carpa comune, siluro · carpfishing con montatura a capello
42,90 €
Le precisazioni di questa scheda sono scritte in francese, il più vicino possibile ai testi ufficiali.
Calendario di pesca 2026
Divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio (2026 : 04.10.2026 → 28.02.2027 ; stagione 2026 aperta dal 22.02.2026). Nelle acque salmonicole vietato ogni esercizio di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi (art. 13 c.4) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio (2026 : 04.10.2026 → 28.02.2027 ; stagione 2026 aperta dal 22.02.2026). Nelle acque salmonicole vietato ogni esercizio di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi (art. 13 c.4) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio (2026 : 04.10.2026 → 28.02.2027 ; stagione 2026 aperta dal 22.02.2026). Nelle acque salmonicole vietato ogni esercizio di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi (art. 13 c.4) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio (2026 : 04.10.2026 → 28.02.2027 ; stagione 2026 aperta dal 22.02.2026). Nelle acque salmonicole vietato ogni esercizio di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi (art. 13 c.4) ; le province possono consentire di trattenerla tutto l'anno in acque non salmonicole (art. 13 c.6) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Divieto dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba della prima domenica di giugno (2026 : 04.10.2026 → 06.06.2027 ; stagione 2026 aperta dal 07.06.2026), salvo deroghe provinciali per tratti a pesca selettiva del temolo ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Pesca vietata in attesa del piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) 1100/2007 (0 capi trattenibili) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
art. 13 c.1 ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28)
Barre piene: pesca consentita. Linea gialla: oggi. Tratteggio rosso: periodo di divieto.
Misure minime
| Specie | Misura minima | 0–60 cm |
|---|---|---|
| Trota fario2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 22 cm | |
| Salmerino alpino2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 22 cm | |
| Trota marmorata e ibridi2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 35 cm | |
| Temolo2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 35 cm | |
| Coregone / lavarello2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 35 cm | |
| Bondella2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 30 cm | |
| Luccio2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 60 cm | |
| Persico reale2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 18 cm | |
| Carpa2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 35 cm | |
| Tinca2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 25 cm | |
| Barbo (Barbus plebejus)2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 25 cm | |
| Pigo2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 20 cm | |
| Agone2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 20 cm |
Per verificare la misura minima: Luccio 60 cm qui. Bilancia digitale a gancio 50 kg 30,90 €
Limiti di cattura
| Specie | Catture consentite |
|---|---|
| Salmonidi (totale, esclusa trota iridea)2 Trota fario e salmerino alpino max 8 ciascuno, nel limite complessivo di 8 salmonidi/giorno ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 8 al giorno |
| Trota marmorata e ibridi2 max 10 capi/anno per provincia dove è attivato il tesserino regionale catture ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 2 al giorno |
| Temolo2 max 10 capi/anno per provincia dove è attivato il tesserino ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 1 al giorno |
| Trota iridea2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 10 al giorno |
| Coregone / lavarello2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 8 al giorno |
| Bondella2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 8 al giorno |
| Luccio2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 1 al giorno |
| Persico reale2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 10 al giorno |
| Tinca2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 3 al giorno |
| Pigo2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 3 al giorno |
| Savetta2 D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | 3 al giorno |
| Peso complessivo2 Limite di 5 kg di pescato trattenuto per giornata (esclusi le specie dell'allegato C, quelle con limite numerico e il pesce più pesante) ; raggiunto un limite giornaliero è obbligatorio cessare la pesca (art. 15 c.3) ; D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, Allegato B (regolamento regionale in vigore, modificato solo all'art. 19 dal D.P.G.R. 8 febbraio 2013, n. 1/R) ; le province/Città metropolitana possono introdurre norme più restrittive (art. 28) | non pubblicato |
Licenza
| Licenza | Durata | Prezzo |
|---|---|---|
| Licenza di pesca dilettantistica di tipo B1 Licenza costituita dalla ricevuta di versamento (tassa 12 € + soprattassa 23 €, pagamento unico PagoPA dal 01.07.2020) ; da esibire con documento d'identità. Esonerati nelle acque libere del Piemonte : cittadini italiani minori di 14 anni e persone di cui all'art. 3 L. 104/1992 (esonero valido solo in Piemonte). Pescatori di altre regioni esenti a casa loro (es. over 65, 14-18 anni) devono pagare la licenza B piemontese. Licenze di altre regioni e delle P.A. Trento/Bolzano valide in Piemonte. Attrezzi : canna con o senza mulinello, tirlindana, bilancia lato ≤ 1,5 m. | 365 giorni dalla data di versamento | 35 € |
| Licenza di pesca di tipo D (stranieri)1 Rilasciabile unicamente a cittadini stranieri ; ricevuta di versamento + documento d'identità. | 3 mesi dal versamento | 14 € |
| Licenza di pesca professionale di tipo A1 Rilasciata dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia di residenza a imprese di pesca ; 65 € = tassa 22 € + soprattassa 43 €. | 6 anni dal rilascio (tassa e soprattassa annuali) | 65 € |
| Permesso temporaneo di pesca giornaliero1 Procedure e costi stabiliti da ciascuna provincia / Città metropolitana ; valido solo nelle acque della provincia che lo rilascia (art. 8 reg. 1/R 2012). | giornaliero | non pubblicato |
Acquista la licenza su servizi.regione.piemonte.it
- Permesso per turisti1
- Licenza di tipo D per stranieri 14 €3 mesiSolo cittadini stranieri ; pagamento PagoPA sul servizio 'Licenza di pesca' di Sistemapiemonte ; i cittadini italiani residenti all'estero pagano la licenza B selezionando 'EE - STATO ESTERO'.
- Esame2
- : non obbligatorioNessun esame previsto : la licenza B è costituita dalla sola ricevuta di versamento della tassa regionale (art. 6 D.P.G.R. 1/R 2012).
- Tassa1
- Tassa e soprattassa di concessione regionale (licenza B) 35 €
Categorie delle acque
- Acque salmonicole Individuate dalle province (elenco provvisorio in allegato A del reg. 1/R 2012, es. tutta la provincia del Verbano-Cusio-Ossola salvo Lago di Mergozzo, Toce a valle di Migiandone, Lago d'Orta…) : una sola canna, esca naturale singola o 4 mosche o 1 artificiale, divieto di pasturazione, larve di mosca carnaria, pesce vivo o morto ; pesca chiusa nel periodo di tutela dei salmonidi.
- Acque ciprinicole Tutte le acque non salmonicole con fauna ittica : più canne (max 2 entro 3 m), fino a 5 ami, max 1 kg di larve di mosca carnaria + 2 kg di pastura al giorno ; pesca notturna alla carpa e alle specie dell'allegato C solo nei corpi idrici individuati dalle province.
- Acque principali / secondarie ; acque pubbliche in disponibilità privata ; impianti a pagamento Classificazione provinciale ; nelle acque pubbliche in disponibilità privata e nei laghetti a pagamento la pesca è possibile senza licenza (art. 4 c.4).
Da sapere
Pesca vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba (salvo carp-fishing notturno nei corpi idrici ciprinicoli individuati dalle province). Vietati : uso a strappo, pesca da ponti e passerelle, ecoscandaglio da natante, sangue come esca, pasturazione con prodotti artificiali/sangue/interiora. Bilancia vietata dal 1° aprile al 15 luglio e tutto l'anno in rogge, canali e fontanili. Tesserino regionale catture gratuito obbligatorio nei corpi idrici indicati dalle province. Slamatura a mano bagnata ; se impossibile, tagliare la lenza. Le licenze delle altre regioni italiane sono valide in Piemonte.
Specie invasive
- Allegato C : abramide, aspio, barbo europeo, pesce rosso, carassio, carpa erbivora, misgurno, gambusia, persico sole, persico trota (black bass), pesce gatto, pseudorasbora, rodeo amaro, rutilo/gardon, salmerino di fonte, sandra/lucioperca, siluro : Nelle acque ciprinicole indicate dalle province pescabili senza limiti di periodo, misura o quantità (art. 15 c.4) ; le specie alloctone da eradicare nei corpi idrici indicati dalle province vanno soppresse subito dopo la cattura (art. 16 c.3).2
Cosa l’autorità non pubblica
Punti che non abbiamo trovato nei testi ufficiali: verificare con l’autorità.
- Aucun calendrier de pêche annuel 2026/2027 publié par la Regione : les périodes reposent sur le règlement 1/R 2012 (règles par dimanches, dates 2026 calculées) ; les règlements provinciaux (Torino, Cuneo, VCO…) peuvent être plus restrictifs, vérifier auprès de chaque provincia
- Prix et modalités du permesso temporaneo giornaliero : fixés par chaque provincia, non publiés sur le site régional
- Zones no-kill et tratti a regolamento specifico : définies par les provinces, non consolidées au niveau régional
- Silure, sandre, black bass : aucune taille ni période (allegato C) ; pas de liste régionale consolidée d'espèces à éradiquer
Le regole cambiano ogni anno e possono essere modificate durante la stagione. Prima di pescare, verifica il testo in vigore presso l’autorità indicata.
Domande frequenti
Quanto costa la licenza di pesca in Regione Piemonte nel 2026?
La licenza «Licenza di pesca professionale di tipo A» costa 65 € (6 anni dal rilascio (tassa e soprattassa annuali)). Le altre formule e i prezzi sono nella tabella, con la fonte ufficiale.
Quando apre la pesca del trota fario in Regione Piemonte?
Trota fario: chiuso : 4 ott → 28 feb, secondo il calendario ufficiale qui sopra.
Qual è la misura minima del luccio in Regione Piemonte?
Luccio: 60 cm. Ogni pesce più piccolo va rilasciato subito.
Fonti ufficiali
- Regione Piemonte – Licenza di pesca (tipi, costi, PagoPA) (consultato il 23 settembre 2026)
- D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R – Regolamento regionale pesca (B.U. n. 2 del 12.01.2012), Allegati A, B, C (consultato il 23 settembre 2026)
- Regione Piemonte – Pesca e acquacoltura, normativa (consultato il 23 settembre 2026)
- L.R. 29 dicembre 2006, n. 37 (testo coordinato, Arianna – Consiglio regionale del Piemonte) (consultato il 23 settembre 2026)
Ultima verifica : 23 settembre 2026.





